Tribunale di Milano, 29 giugno 2022
Una articolata pronuncia sull’accesso alle trattative sindacali dopo la Corte cost. 231/2013: è antisindacale la condotta che impedisce la partecipazione alle trattative al sindacato rappresentativo, pur se non firmatario del contratto collettivo applicato in azienda.
Il Giudice accoglie il ricorso ex art. 28 L. 300/1970 presentato da un sindacato di base escluso dalla contrattazione in un’impresa che applicava un contratto collettivo di cui non era parte, ma dove, ciononostante, tale sindacato era dotato di comprovata rappresentatività. Sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale del 2013 in materia di rappresentanze sindacali aziendali, e di una approfondita ricostruzione del quadro di principi nazionale e sovranazionale in materia di libertà sindacale e contrattazione collettiva, il Giudice afferma che il datore di lavoro, pur libero di scegliere quale contratto collettivo applicare, ha un vero e proprio obbligo di “consentire al sindacato dotato di una reale ed effettiva rappresentatività in azienda di partecipare alle trattative” per il rinnovo contrattuale. Allo stesso tempo, rappresenta una condotta discriminatoria la decisione del datore di lavoro di coinvolgere in tali trattative solo certi membri delle RSU e non altri, sulla base della rispettiva appartenenza sindacale, essendo le RSU un soggetto autonomo dai sindacati e direttamente rappresentativo della totalità dei lavoratori nell’unità produttiva.