Tribunale di Milano, decreto, 28 gennaio 2021
La condotta antisindacale verso i militari va davanti al Giudice del lavoro (e non a quello amministrativo). Il trasferimento del Segretario regionale di un sindacato dei carabinieri, senza il consenso dell’associazione di appartenenza, è antisindacale.
Anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018, che ha superato il divieto di costituzione di associazioni sindacali da parte del personale militare, le controversie in materia di condotta antisindacale devono ritenersi attribuite alla giurisdizione del Giudice civile, in funzione di giudice del lavoro. Il Tribunale riconosce la legittimazione attiva per l’azione ex art. 28 Stat. lav. a un sindacato dei carabinieri (di recente costituzione grazie alla citata sentenza della Corte), tenendo conto della diversa attività già svolta a livello nazionale e a prescindere dalla mancata firma di contratti collettivi. Il trasferimento del militare è atto che non può considerarsi sottratto alla competenza delle associazioni sindacali e, se riguarda un militare che ricopre cariche sindacali, richiede il previo accordo dell’associazione di appartenenza.