Tribunale di Palermo, 12 aprile 2021
Un altro passo nella tutela dei rider: discriminatorio il recesso da parte del committente che voleva imporre l’applicazione, non condivisa dal collaboratore, del contratto collettivo Assodelivery-UGL.
Il Tribunale fa applicazione – anche al rapporto di collaborazione del rider, inquadrato nell’art. 2 d.lgs. 81/2015 – dei principi in tema di libertà sindacale e di tutela del dissenso dei lavoratori rispetto all’applicazione del contratto collettivo individuato dall’azienda, in quanto aderenti ad una organizzazione sindacale diversa da quella firmataria. La vicenda è quella nota della firma a settembre 2020 del primo e contestato CCNL per i rider, stipulato dall’associazione delle imprese di settore col sindacato UGL, ritenuto anche dal Ministero del lavoro privo di rappresentatività dei lavoratori interessati. A fronte del diffuso tentativo di imposizione di tale contratto da parte delle piattaforme, quale condizione per proseguire nel rapporto di collaborazione, il Tribunale qualifica come discriminatorio il recesso, anticipato rispetto alla scadenza, adottato nei confronti del rider che aveva rifiutato di aderirvi.