Tribunale di Pavia, 29 agosto 2017

29 Agosto 2017

Permane l’interesse all’azione ex art. 28 anche dopo la cessazione del comportamento antisindacale o la conciliazione intervenuta per le posizioni individuali investite dalla condotta.
Nel caso in cui il sindacato agisca in giudizio per l’accertamento di una condotta antisindacale consistita in comportamenti rivolti a singoli dipendenti (quali trasferimenti, demansionamenti e licenziamenti), permane l’attualità del ricorso anche dopo che le posizioni individuali siano state risolte, anche con accordi transattivi. Ciò in quanto l’interesse tutelato dall’art. 28 della L. 300/70 è diverso da quello del singolo lavoratore e possono persistere, una volta esaurita la singola condotta, gli effetti intimidatori e lesivi della stessa. Il giudice ordina alla società convenuta di astenersi in futuro dal riproporre comportamenti analoghi a quelli riconosciuti come antisindacali.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito