Tribunale di Prato, decreto 28 gennaio 2014
Se il contratto collettivo nazionale rinvia la regolazione di un certo istituto alla contrattazione aziendale, è antisindacale la condotta dell’impresa che pretende di applicare in una sede un accordo aziendale stipulato in una diversa unità produttiva, collocata in un’altra regione.
L’azione proposta ex art. 28 stat. lav. aveva ad oggetto la repressione della condotta di un’azienda di trasporti che aveva applicato nell’unità produttiva sita in provincia di Firenze un accordo aziendale stipulato con il sindacato territoriale laziale, per altra unità produttiva collocata in quella diversa regione. Il Giudice ritiene che il rinvio operato dal contratto nazionale a quello aziendale per la disciplina di un certo istituto (nel caso specifico, la definizione anche forfettaria dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro straordinario) obblighi a definire la disciplina con un accordo raggiunto per lo specifico stabilimento. E’ stata dunque ritenuta illegittima la condotta dell’impresa che aveva esteso l’accordo stipulato in altro territorio, in parte raggiungendo accordi individuali (condotta egualmente ritenuta illegittima) e in parte imponendolo unilateralmente ai lavoratori che non vi avevano spontaneamente aderito.