Tribunale di Roma, 28 luglio 2016

28 Luglio 2016

Il datore di lavoro che, pur non essendo iscritto all’associazione di settore, abbia applicato un determinato contratto collettivo nazionale, e ad esso rinviato nei contratti individuali di lavoro, non può recedere da tale impegno al fine di applicare un CCNL meno oneroso (e stipulato da soggetti sindacali meno rappresentativi).

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Nel caso in esame le imprese convenute avevano comunicato ai lavoratori la decisione di disapplicare il CCNL Terziario per applicare invece il CCNL ANPIT/CISAL, giustificando tale comportamento sulla base della non iscrizione a Confcommercio. Il giudice ritiene invece che “nel contratto collettivo di lavoro la facoltà di disdetta spetta solo alle associazioni stipulanti, e non al singolo datore di lavoro, che, ove abbia ad esso aderito, non può recedere, ed è tenuto a darvi applicazione fino alla scadenza”. Il datore di lavoro non iscritto all’associazione stipulante non sarebbe vincolato all’applicazione del contratto collettivo, ma lo diviene una volta che decida di applicarlo sulla base di un patto di recepimento del CCNL nei contratti individuali di lavoro (o nei confronti delle stesse rappresentanze sindacali, dando applicazione alla parte obbligatoria del contratto): patto che include il recepimento della relativa clausola di durata. In tale situazione, il recesso ante tempus è consentito solo per giusta causa. La connotazione antisindacale della condotta si concretizza nella lesione dell’immagine e del ruolo del sindacato.