Tribunale di Roma, sez. lavoro 17 ottobre 2020
La rappresentatività comparativamente più elevata delle maggiori associazioni confederali è fatto notorio che il lavoratore non deve provare in giudizio.
Il Tribunale rigetta l’opposizione a un precetto notificato da un lavoratore per differenze retributive, fondato sulla diffida accertativa dell’ITL, che aveva applicato le tabelle retributive del CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (CCNL Pulizie Piccola Industria), in luogo di quello applicato dal datore di lavoro (CCNL Unci-Cisal): operazione legittima perché fondata sull’art. 3 della L. 142/2001 e sul rispetto dell’art. 36 della Costituzione, senza che ciò possa considerarsi lesione della libertà sindacale dei datori di lavoro di decidere il CCNL da applicare. Il Giudice afferma poi che la rappresentatività più elevata delle sigle sindacali “storiche” possa considerarsi fatto notorio, con conseguente esonero del lavoratore dall’onere di prova di tale requisito.