Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 24 febbraio 2022
Licenziamento del componente della RSU senza nulla osta: non sana l’antisindacalità avere formalmente reintegrato il delegato sospendendolo dalla prestazione.
Il Tribunale dichiara antisindacale il recesso intimato al lavoratore per violazione dell’art. 14 dell’Accordo Interconfederale del 18 aprile 1966, la cui tutela è applicabile anche ai componenti della RSU ai sensi dell’art. 6 del CCNL Industria metalmeccanica. L’impresa aveva adottato un recesso per giusta causa nei confronti di un lavoratore eletto componente della RSU alcuni mesi, senza attivare la procedura di nulla osta prevista dal richiamato accordo interconfederale: proposta l’azione ex art. 28, l’impresa eccepiva la cessazione della condotta, avendo nel frattempo ricostituito il rapporto, pur con esenzione dalla prestazione, e attivata la procedura di nulla osta. Il Giudice ritiene che la formale riammissione in servizio del lavoratore con esonero dal rendere la prestazione, nelle more della procedura, non costituisce comportamento idoneo a rimuovere gli effetti lesivi della condotta datoriale, in quanto al lavoratore viene comunque impedito l’esercizio dei diritti sindacali in azienda.