Tribunale di Siena, 19 gennaio 2022
La RSU ha diritto di decidere autonomamente come distribuire i permessi retribuiti, ma non può concentrarli tutti su un singolo componente impedendo all’azienda di godere della sua attività lavorativa.
Il Tribunale decide una controversia per condotta antisindacale sull’utilizzo dei permessi retribuiti da parte della RSU, in un caso in cui questa aveva consentito che il monte ore di permessi fosse interamente goduto da un solo dirigente il quale, in tal modo, era permanentemente in permesso e di fatto non rendeva alcuna prestazione lavorativa. Il Giudice ritiene che la RSU e le organizzazioni sindacali, in assenza di diverse indicazioni da parte del CCNL applicabile, possono decidere in autonomia come distribuire i permessi, poiché si tratta di materia endosindacale: viene dunque censurata la condotta dell’impresa che aveva preteso di imporre una certa distribuzione dei permessi. Tuttavia, il Tribunale dà parzialmente ragione anche alla Società, affermando che l’autoregolamentazione della RSU non può spingersi oltre i limiti di correttezza e buona fede, che impongono di adottare una distribuzione dei permessi che garantisca al datore di lavoro di godere, seppure in maniera più limitata, delle prestazioni del lavoratore sindacalista.