Tribunale di Torino, 12 marzo 2024
Antisindacale la condotta di Foodinho: lavoratori e sindacati devono essere informati sul funzionamento dei sistemi decisionali e di monitoraggio.
Respinta l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. lav. con il quale il Tribunale aveva dichiarato antisindacale il comportamento tenuto dalla società di food delivery consistito nel rifiuto di comunicare alle organizzazioni sindacali ricorrenti le informazioni di cui all’art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997 (come modificato dal c.d. “decreto trasparenza”). Secondo il Giudice la società ha l’obbligo di comunicare le informazioni idonee a chiarire il funzionamento degli algoritmi, quelle che rendano comprensibili le logiche di funzionamento dei sistemi, quelle che consentano di rendere “prevedibile” e “trasparente” la decisione adottata dal sistema automatizzato, infine le misure adottate per prevenire decisioni di natura discriminatoria. L’omessa informazione non può ritenersi giustificata dall’esigenza di protezione di un segreto commerciale, in quanto l’informativa non impone al datore di lavoro e al committente di pubblicare il codice sorgente o l’algoritmo utilizzato.