Tribunale di Torino, 13 ottobre 2016

13 Ottobre 2016

Illegittima la modifica unilaterale del contratto collettivo applicato a una parte dei dipendenti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Un’impresa che applicava a una parte dei propri dipendenti il CCNL dei metalmeccanici, e ad altra parte (prevalente) il CCNL del terziario, imponeva anche al primo gruppo di dipendenti l’applicazione del secondo contratto. Il Tribunale, rifacendosi a precedenti di legittimità, afferma che al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l’eccessiva onerosità dello stesso. Viene altresì riconosciuto l’interesse ad agire per l’accertamento del diritto al mantenimento del precedente contratto: poiché questo svolge una funzione normativa, e determina il contenuto del contratto individuale, vi è tutto l’interesse del singolo lavoratore all’accertamento di quale sia, in concreto, il CCNL applicabile al proprio rapporto di lavoro. – Sezione: Sindacale