Tribunale di Torino 28 agosto 2014

28 Agosto 2014

Il sindacato di base non può bloccare le elezioni della RSU sulla base del Testo unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, al quale non ha aderito

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, ha innovato la disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie, prevista per il settore industriale dall’accordo interconfederale del dicembre 1993. Il Testo Unico, come è noto, è un accordo aperto all’adesione di tutti i sindacati di settore, adesione che è già venuta da molte organizzazioni confederali e autonome, ma non da parte del sindacato di base USB che ne contesta i contenuti. Poiché a partire da gennaio i rinnovi delle RSU nell’industria vengono indetti secondo le nuove regole, e possono parteciparvi tutti sindacati aderenti all’accordo, USB ha avviato una serie di azioni giudiziarie dirette a ottenere il blocco di tali procedure. Un primo precedente favorevole è stato revocato dalle due ordinanze che si segnalano: per i giudici torinesi, quella di costituzione delle RSU è una procedura basata su una regolamentazione autonoma e volontaria, che rende necessaria l’adesione ai relativi accordi istitutivi. La libera scelta di non aderirvi non può dunque impedire la formazione delle rappresentanze da parte degli altri sindacati (fermo restando il diritto del sindacato che ne rimane fuori a costituire proprie rappresentanze, ove ne ricorrano i presupposti). Sezione: Sindacale