Tribunale di Vasto, 16 maggio 2022
Antisindacale il mancato rispetto del verbale di conciliazione con cui la società si era impegnata a riaprire le trattative sul contratto aziendale già chiuse con altre sigle. Applicata dal Tribunale anche la ‘astreinte’ prevista dall’art. 614-bis c.p.c.
Il Tribunale dichiara l’antisindacalità della condotta posta in essere da una Società cooperativa, consistente nella violazione dell’impegno assunto con la stipulazione di un accordo conciliativo di una precedente controversia per condotta antisindacale, nel quale l’impresa si era impegnata a riaprire le trattative sull’accordo aziendale già concluso con altre sigle sindacali. Successivamente, la Società aveva dato la disponibilità ad accettare una mera adesione all’accordo esistente. Il Giudice, pur richiamando l’orientamento secondo cui non esiste nell’ordinamento un principio di parità di trattamento delle organizzazioni sindacali, ritiene che nel caso specifico vi fosse stato un preciso impegno alla negoziazione, assunto senza l’effettiva volontà di rispettarlo, dunque in violazione dei principi di correttezza e buona fede.
La Società viene condannata al rispetto del precedente accordo e a dar luogo ad una effettiva negoziazione. Applicata, con pronuncia innovativa nel settore delle controversie lavoristiche collettive, anche la misura prevista dall’art. 614-bis c.p.c., prevedendo una multa a carico della Società per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della pronuncia.