Tribunale di Venezia, 14 settembre 2014

14 Settembre 2014

La disdetta dei contratti e accordi collettivi aziendali e la stipulazione di un nuovo accordo aziendale privo di validità generale non consente, per i dipendenti ai quali non si applica il nuovo accordo, di ridurre la retribuzione eliminando le voci previste dagli accordi disdetti.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Un’impresa metalmeccanica aveva disdetto tutti gli accordi aziendali vigenti, per poi concludere un nuovo accordo aziendale con la sola Fim-Cisl (non sottoscritto né dalla RSU né dalla Fiom-Cgil, associazione significativamente rappresentativa tra i dipendenti dell’impresa). Per effetto di tale vicenda, l’impresa aveva soppresso per tutti i dipendenti alcuni trattamenti economici e normativi previsti dai vecchi accordi aziendali (come la quattordicesima mensilità o il premio di produzione), mentre i trattamenti previsti dal nuovo accordo erano stati applicati solo ai lavoratori iscritti alla Fim e a coloro che dichiarassero di aderire all’accordo stesso. Il Tribunale, pur ritenendo valida la disdetta degli accordi aziendali previgenti, ha affermato che ciò, in mancanza di un accordo applicabile a tutti dipendenti, non consente di ridurre loro il trattamento economico complessivamente percepito sul piano individuale, per effetto del principio di irriducibilità della retribuzione.