Tribunale di Venezia, 14 settembre 2014
La disdetta dei contratti e accordi collettivi aziendali e la stipulazione di un nuovo accordo aziendale privo di validità generale non consente, per i dipendenti ai quali non si applica il nuovo accordo, di ridurre la retribuzione eliminando le voci previste dagli accordi disdetti.
Un’impresa metalmeccanica aveva disdetto tutti gli accordi aziendali vigenti, per poi concludere un nuovo accordo aziendale con la sola Fim-Cisl (non sottoscritto né dalla RSU né dalla Fiom-Cgil, associazione significativamente rappresentativa tra i dipendenti dell’impresa). Per effetto di tale vicenda, l’impresa aveva soppresso per tutti i dipendenti alcuni trattamenti economici e normativi previsti dai vecchi accordi aziendali (come la quattordicesima mensilità o il premio di produzione), mentre i trattamenti previsti dal nuovo accordo erano stati applicati solo ai lavoratori iscritti alla Fim e a coloro che dichiarassero di aderire all’accordo stesso. Il Tribunale, pur ritenendo valida la disdetta degli accordi aziendali previgenti, ha affermato che ciò, in mancanza di un accordo applicabile a tutti dipendenti, non consente di ridurre loro il trattamento economico complessivamente percepito sul piano individuale, per effetto del principio di irriducibilità della retribuzione.