Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata per l’impresa, ordinanza 1 aprile 2014

1 Aprile 2014

ordinanza 4419 – E’ ammissibile e fondato il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto per ottenere la sospensione degli effetti della delibera di esclusione e la reintegrazione del socio di cooperativa nel posto di lavoro, in un caso di nullità del recesso perché ritorsivo nei confronti dei lavoratori in sciopero.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Alcuni soci di una cooperativa avevano deciso di astenersi dal lavoro per protestare contro i continui ritardi nei pagamenti della retribuzione; la cooperativa aveva loro contestato la “interruzione del servizio”, provvedendo poi all’esclusione e al conseguente licenziamento. I lavoratori hanno impugnato l’esclusione (ex art. 2533, 3° comma, c.c.) davanti alla Sezione specializzata per l’impresa del Tribunale civile (secondo l’orientamento ormai prevalente che afferma la competenza di tale Sezione, e non più del Giudice del lavoro, per tale procedimento), proponendo altresì una richiesta di reintegrazione in via cautelare d’urgenza; questa è stata accolta dal Tribunale, anche in considerazione del rischio della produzione di danni di carattere anche non patrimoniale provocati dall’illecito allontanamento dal posto di lavoro.