Tribunale ordinario di Milano, sezione specializzata per l’impresa, ordinanza 1 aprile 2014
ordinanza 4419 – E’ ammissibile e fondato il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. proposto per ottenere la sospensione degli effetti della delibera di esclusione e la reintegrazione del socio di cooperativa nel posto di lavoro, in un caso di nullità del recesso perché ritorsivo nei confronti dei lavoratori in sciopero.
Alcuni soci di una cooperativa avevano deciso di astenersi dal lavoro per protestare contro i continui ritardi nei pagamenti della retribuzione; la cooperativa aveva loro contestato la “interruzione del servizio”, provvedendo poi all’esclusione e al conseguente licenziamento. I lavoratori hanno impugnato l’esclusione (ex art. 2533, 3° comma, c.c.) davanti alla Sezione specializzata per l’impresa del Tribunale civile (secondo l’orientamento ormai prevalente che afferma la competenza di tale Sezione, e non più del Giudice del lavoro, per tale procedimento), proponendo altresì una richiesta di reintegrazione in via cautelare d’urgenza; questa è stata accolta dal Tribunale, anche in considerazione del rischio della produzione di danni di carattere anche non patrimoniale provocati dall’illecito allontanamento dal posto di lavoro.