Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio, 28 marzo 2024
Annullata l’ordinanza di precettazione del Ministro Salvini, per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Tar Lazio, su ricorso dell’Unione sindacale di base e delle associazioni Cobas, annulla l’ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che aveva ordinato la riduzione a quattro ore dello sciopero nazionale del trasporto locale indetto, a dicembre scorso, per una durata di ventiquattro ore. La sentenza delinea in modo preciso le attribuzioni della Commissione di Garanzia sullo sciopero (che è un organo indipendente dal potere politico) e quelle del Governo e dei Ministri. Spetta prioritariamente alla Commissione segnalare al Governo la sussistenza del “fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona”, mentre al Presidente del Consiglio o al Ministero delegato è garantito il potere di precettazione, in assenza della previa segnalazione della Commissione, solo nei casi di necessità ed urgenza. Nel caso l’ordinanza era stata adottata con riguardo ad uno sciopero per il quale la Commissione di Garanzia non aveva segnalato rischi di pregiudizi gravi e imminenti, ma il Ministro Salvini era intervenuto d’autorità senza esplicitare le eventuali ragioni di necessità e di urgenza che sono indispensabili a legittimare l’iniziativa d’ufficio del Ministro.