Tribunale di Asti, 7 dicembre 2020

7 Dicembre 2020

È discriminatoria la norma dell’accordo sindacale che prevede la decurtazione del premio di produzione per assenze per paternità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Tribunale accoglie il ricorso di un lavoratore che, essendosi visto riconoscere un premio di risultato inferiore rispetto ai colleghi di pari inquadramento, in ragione dei periodi di assenza facoltativa per motivi di paternità, lamentava la condotta discriminatoria del datore di lavoro. Il Giudice ha ritenuto che il codice delle pari opportunità, all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 198/2006, individui nella genitorialità in generale, inclusa la paternità, un autonomo fattore di potenziale discriminazione, ulteriore rispetto alla discriminazione di genere. In forza di ciò, il Tribunale dichiara discriminatoria la previsione dell’accordo sindacale di decurtazione del premio di produzione per assenze legate alla maternità e paternità e condanna la società a cessare la condotta e a riconoscere al ricorrente la somma mancante.