Agenzia delle Entrate, circolare n. 12/E del 31 maggio 2024

31 Maggio 2024

Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la circolare n. 12/2024, contenente numerose indicazioni sulla compilazione della dichiarazione dei redditi 2023 delle persone fisiche, l’Agenzia delle Entrate risponde ad uno specifico quesito relativo all’ipotesi di tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica, esprimendosi a favore dell’estensione dell’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997) a tale fattispecie.  Si assiste così, di fatto, al superamento del precedente orientamento, espresso dalla stessa Agenzia nella circolare n. 6/2015, in forza del quale fino ad oggi era stata esclusa l’applicazione dell’istituto in esame alla Certificazione Unica.

Ne consegue che i sostituti d’imposta potranno sanare le violazioni di tardiva o errata trasmissione della Certificazione Unica ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di una riduzione della sanzione base.