Corte di cassazione, ordinanza 17 giugno 2021 n. 17351

17 Giugno 2021

In materia di responsabilità extracontrattuale la causalità materiale va determinata in base alla c. d. regolarità causale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un operaio aveva subito un incidente mentre manovrava, a titolo di cortesia, una motozappa nel terreno gestito da un amico. Esclusa in giudizio la natura d’infortunio dell’incidente, il ricorrente aveva azionato anche una domanda di danni da responsabilità extracontrattuale, esclusa dalla Corte d’appello, la quale, pur accertando che la motozappa era effettivamente vecchia e priva di sistemi antinfortunistici, aveva ritenuto che l’incidente fosse avvenuto a causa dello scorretto utilizzo di essa da parte del danneggiato. La Cassazione, richiamando i principi che regolano l’accertamento della causalità materiale in sede di responsabilità extracontrattuale, censura l’accertamento effettuato in appello perché limitato all’esame del contributo causale del danneggiato, senza valutare l’eventuale incidenza causale, in termini di prevedibilità ex ante dell’incidente da parte del proprietario del mezzo, nell’affidamento al danneggiato di uno strumento difettoso per una lavorazione impegnativa.