Corte di cassazione, sentenza 20 maggio 2015 n. 10280

20 Maggio 2015

Indicare come causale di un bonifico bancario “assegno ex lege 210/1992” non costituisce diffusione di un dato sensibile tale da rivelare al pubblico lo stato di salute del destinatario.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La persona destinataria di un bonifico così motivato aveva lamentato la violazione della sua privacy per l’avvenuta diffusione di un dato relativo al suo stato di salute. La legge indicata prevede infatti provvidenze economiche per le infezioni contratte a seguito di trasfusioni o vaccinazioni. La Corte rileva viceversa che la legge prevede alcune provvidenze anche per i familiari in caso di decesso della vittima, per cui la locuzione usata non indica necessariamente che la persona destinataria sia malata. Afferma inoltre che comunque la diffusione di un dato sensibile presuppone la sua comunicazione a un numero indeterminato di persone e non certo ad una persona determinata. – Sezione: principi generali