Corte di giustizia U.E. 18 marzo 2014, sentenza in causa n.
C-363/12 Abstract Non contrasta col diritto comunitario il DINIEGO DEL CONGEDO retribuito per MATERNITA’ o equivalente, opposto ad una lavoratrice che abbia ottenuto un figlio, utilizzando, quale committente un contratto di MATERNITA’ SURROGATA con altra donna. Commento Una lavoratrice irlandese, affetta da una patologia rara dell’apparato riproduttivo (assenza di utero), aveva stipulato un contratto di maternità surrogata con una donna statunitense (stato in cui, a differenza dell’Irlanda, tale forma di maternità è disciplinata), nella quale era stato quindi impiantato l’ovocito frutto della fecondazione in vitro di ovuli della committente. Alla nascita del bambino, la lavoratrice irlandese che lo aveva ricevuto da colei che lo aveva partorito, aveva chiesto di poter fruire del congedo di maternità, rifiutato dal datore di lavoro. Nel giudizio conseguente è intervenuta, su rinvio pregiudiziale del giudice nazionale, la Corte di giustizia, che ha escluso che il diniego rappresenti una discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sulla base del sesso o sulla base di una situazione di handicap. Sezione: Principi generali