Corte di giustizia UE, sentenza 5 febbraio 2015 in causa n. C-655/13

5 Febbraio 2014

Il cittadino di uno stato membro che, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno in altro Stato membro viene ivi assunto a tempo parziale è qualificabile come lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale e non totale e pertanto può chiedere le conseguenti prestazioni di sicurezza sociale (indennità di disoccupazione) allo Stato in cui ha lavorato e lavora.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Sezione: principi generali