Decreto Legislativo n. 39/2014, attuativo della Direttiva UE 2011/93 in materia di lotta allo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e pornografico.

3 Aprile 2014

Chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne e di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro. Il campo di applicazione: scuole, asili, palestre, piscine, autisti di scuolabus, ecc.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39, art. 2
Abstract
In attuazione della direttiva comunitaria sulla lotta contro l’abuso e lo SFRUTTAMENTO SESSUALE DI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE viene imposto, in particolare, a chi intenda impiegare persone in attività che comportano contatti diretti e regolari con minori l’obbligo di richiedere preventivamente a questi ultimi il certificato penale.
Commento
La disposizione, che introduce l’art. 25-bis nel testo unico sul casellario giudiziale (D.P.R. n. 313/2002), è assistita da una sanzione pecuniaria ed ha la finalità di una preventiva verifica delle eventuale esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico minorile, iniziative turistiche dirette allo sfruttamento della prostituzione minorile e adescamento di minori o di irrogazione di sanzioni che interdicono attività comportanti contatti diretti e regolari con minori. Dal tenore della norma è dato desumere che essa si applica unicamente ai rapporti di lavoro – autonomo o subordinato – istaurati dopo la sua entrata in vigore (6 aprile 2014). Nello stesso senso si è espresso il Ministero della giustizia, nel fornire recentemente chiarimenti in ordine alla interpretazione della nuova disposizione, precisando altresì che essa si applica quando di tratti di veri e propri contratti di lavoro (dipendente o non) e non anche di mere forme di collaborazione e che la richiesta di certificato non va ripetuta alla scadenza di questo.
Sezione: Principi generali