Professione medica – La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della le …

8 Aprile 2015

Professione medica – La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, nella parte in cui estende al personale sanitario non medico di cui alla legge n. 251 del 2000 la facoltà di svolgere attività libero professionale, al di fuori dell’orario di servizio, anche singolarmente all’interno dell’Azienda e in forma intramuraria allargata, presso le Aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli altri enti equiparati.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 31 marzo 2015 n. 54
Abstract
Viola l’art. 117, 3° comma della Costituzione la legge della Liguria che estende al personale sanitario non medico a tempo pieno di cui alla L. n. 251/2000 (infermieri, tecnici della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) la possibilità di svolgere attività libero professionale all’interno della struttura sanitaria.
Commento
La Corte ha infatti ricondotto la materia della individuazione dei dipendenti di strutture sanitarie abilitati a svolgere attività libero-professionale intramuraria prevalentemente a quella della “tutela della salute”, che l’art. 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni (per la quale spetta unicamente allo Stato stabilirne i principi fondamentali) mentre la Regione Liguria sosteneva che si trattasse della materia “organizzazione sanitaria” come tale rientrante nella competenza legislativa della sola Regione a norma del quarto comma dell’articolo citato.
Sezione: principi generali