Rinvio pregiudiziale

18 Settembre 2014

Art. 56 TFUE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi – Normativa nazionale che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare al personale che esegue le prestazioni oggetto dell’appalto un salario minimo – Subappaltatore stabilito in un altro Stato membro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Corte di giustizia U.E., sentenza 18 settembre 2014 in causa C-549/13
Abstract
Contrasta col diritto alla libera circolazione dei servizi all’interno dell’Unione europea la normativa di uno Stato membro che imponga a un subappaltatore stabilito in un diverso Stato membro, ove svolge le prestazioni affidategli, l’applicazione di un salario minimo ai suoi dipendenti.
Commento
Un’impresa tedesca aggiudicatrice di un appalto pubblico di servizi, da essa affidato interamente in subappalto ad altra impresa residente e operante in Polonia, aveva contestato la pretesa del committente pubblico di applicare anche al subappaltatore la regola del salario minimo dei dipendenti nella misura stabilita nello Stato della committente (superiore a quella del salario minimo vigente in Polonia). La Corte di Giustizia le ha dato ragione, ritenendo che l’imposizione violi la regola della libera prestazione dei servizi nel mercato europeo ed escludendo che essa possa essere giustificata dall’esigenza di evitare un “dumping sociale” e una distorsione della concorrenza, sia perché la misura riguarda solo gli appalti pubblici e non quelli privati sia perché sarebbe “sproporzionata” rispetto allo scopo, non tenendo conto del diverso costo della vita nei due Paesi presi in considerazione.
Sezione: Principi generali